Recensione: Per una Teologia dell’Ultimo

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Recensione e spunti di riflessione di Davide Zampoli. 

Luigi Di Santo, Per Una Teologia dell’Ultimo, ESI, 2012.

 

 

Il libro di Luigi Di Santo è una riflessione sui diritti umani troppo spesso dimenticati o peggio calpestati ieri come oggi, nonostante le numerose e solenni Carte e Dichiarazioni sui diritti fondamentali emanate sia a livello internazionale che europeo.

Da tale riflessione emerge la proposta dell’Autore di ricostruire le fondamenta filosofiche alla base dei diritti umani partendo dalla condizione politica, sociale economica e culturale degli “ultimi” nella società. Si tratta di un percorso che parte dalla teologia politica, passando per la fase attuale dominata dalla teologia economica, sino a giungere alla teologia dell’ultimo quale metodo esclusivo di misura qualitativa dello stato dei diritti in una comunità in cui l’ultimo diviene pietra di paragone e di confronto per valutare le condizioni di civiltà di una società.

L’ultimo può essere rappresentato dal povero, l’emarginato, il migrante, il rifugiato politico, il carcerato, e così via; dalla sua condizione bisognerà partire, secondo l’Autore, per la ricerca del fondamento filosofico dei diritti umani e risalire sino all’individuazione di un nucleo di diritti fondamentali inalienabili e inviolabili.

Il libro di Di Santo ci offre lo spunto e l’occasione di approfondire il tema dei diritti umani ed in particolare la loro individuazione e applicazione nell’ambito del quadro comunitario.

Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea è diventata parte integrante del corpus giuridico comunitario e dunque vincolante per gli Stati membri. È indispensabile, pertanto, che l’UE sia esemplare non solo per chi vive nel suo territorio ma anche per il suo stesso sviluppo. Il rispetto dei diritti fondamentali all’interno dell’Unione consente di instaurare un clima di fiducia reciproca tra gli Stati membri e di guadagnare la fiducia dei cittadini nelle politiche comunitarie. Una carenza di fiducia nell’effettività dei diritti fondamentali negli Stati membri quando attuano il diritto dell’Unione e nella capacità della Commissione e delle autorità nazionali di farli rispettare, impedirebbe il funzionamento e l’approfondimento dei meccanismi di cooperazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per giunta, l’effettività della protezione è necessaria per rafforzare la credibilità dell’azione dell’UE nel promuovere i diritti umani nel mondo.

L’azione dell’Unione in materia di diritti fondamentali dev’essere, dunque, irreprensibile e la Carta deve orientare le politiche di Bruxelles e la loro attuazione da parte degli Stati membri. Ciò implica da parte della Commissione la verifica sistematica della compatibilità con la Carta delle sue proposte legislative e degli atti che adotta. All’interno dei suoi servizi preposti all’elaborazione degli atti e delle proposte deve rafforzarsi questo ”riflesso” dei diritti fondamentali così da rispecchiare il nuovo status della Carta. È necessario promuovere una “cultura dei diritti fondamentali” a ogni stadio della procedura, dalle prime fasi di ideazione della proposta presso i servizi della Commissione fino alla valutazione d’impatto e al controllo della legalità del testo definitivo di un progetto di atto.

Affinché i diritti sanciti dalla Carta siano effettivi occorre che i cittadini siano correttamente informati dei diritti e dei mezzi per farli valere concretamente in caso di violazione. La necessità di informare circa i mezzi di ricorso assume particolare importanza:

·  quando si tratta di diritti dei minori: i giovani, ad esempio, lamentano tra i problemi più ricorrenti di non sapere come difendere i propri diritti e a chi rivolgersi (80%). Lo stesso tipo di difficoltà è evidenziata dall’Agenzia per i diritti fondamentali in materia di discriminazione;

·  quando la difficoltà di conoscere le vie di ricorso adeguate e la confusione sulla loro funzione rischiano di indurre i ricorrenti a “bussare alla porta sbagliata”. È così che la Commissione riceve moltissime lettere riguardanti situazioni che esulano dal diritto dell’Unione e per le quali i trattati non le attribuiscono nessuna competenza. In questi casi la Commissione ricorda che spetta alle autorità nazionali, compresi gli organi giurisdizionali, pronunciarsi sulle questioni di presunte violazioni dei diritti fondamentali, e che la Commissione non è una corte d’appello cui rivolgersi contro le decisioni dei giudici nazionali o internazionali;

· quando l’assenza di informazioni adeguate aggrava la complessità dei ricorsi e le difficoltà pratiche per il loro svolgimento (lingua, conoscenza e costi delle procedure, situazione del ricorrente, ecc.), al punto di dissuadere dal presentare ricorso le persone stesse i cui diritti sono stati violati (i c.d. “ricorrenti invisibili”).

È utile richiamare, inoltre, il Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che ha istituitouno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo. L’assistenza fornita nell’ambito di questo strumento si prefigge i seguenti obiettivi:

· maggior rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei paesi e nelle regioni dove sono più minacciati;

· sostegno alla società civile nel suo ruolo di promozione dei diritti umani e della democrazia, nella sua azione a favore della conciliazione pacifica di interessi particolari e nella sua funzione di rappresentanza e di partecipazione politica;

·  sostegno alle azioni legate ai diritti dell’uomo e alla democrazia nei settori previsti dagli orientamenti comunitari;

·         rafforzamento del contesto internazionale e regionale per la protezione dei diritti umani, della giustizia, dello Stato di diritto e della promozione della democrazia;

·  maggiore fiducia nei processi elettorali democratici potenziandone l’affidabilità e la trasparenza, in particolare mediante missioni di osservazione elettorale.

Per perseguire tali obiettivi, l’assistenza comunitaria sostiene le azioni seguenti:

· la promozione della democrazia partecipativa e rappresentativa e dei processi di democratizzazione mediante le organizzazioni della società civile, soprattutto promuovendo la libertà di associazione e di assemblea, la libertà di opinione e di espressione; rafforzando lo Stato di diritto e promuovendo l’indipendenza del potere giudiziario; promuovendo il pluralismo politico e la rappresentanza politica democratica; promuovendo la pari partecipazione di uomini e donne alla vita sociale, economica e politica; il sostegno a misure volte a facilitare la conciliazione pacifica dei gruppi di interesse;

· la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e in altri strumenti internazionali.

La cultura dei diritti fondamentali, ormai radicata a livello comunitario, si rivela indispensabile per esaminare a fondo la necessità e la proporzionalità delle proposte che la Commissione intende presentare. In effetti, a parte certi diritti di carattere assoluto, i diritti fondamentali possono, a determinate condizioni, subire limitazioni. Queste ultime devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessarie e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

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